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	<title>Archivi Organizzazione - I.C. Fossola Gentili</title>
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	<title>Archivi Organizzazione - I.C. Fossola Gentili</title>
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		<title>ORGANIGRAMMA</title>
		<link>https://www.icfossolagentili.edu.it/struttura/i-c-fossola-gentili/dirigenza/organigramma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MSIC81700L-psc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2025 12:42:27 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;organizzazione dell&#8217;Istituto Comprensivo è finalizzata alla realizzazione del PTOF, elaborato attraverso l’atto di indirizzo del DS, essa risulta complessa, ha il suo perno sul Piano annuale delle attività dei docenti e sul Piano delle attività Ata [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;organizzazione dell&#8217;Istituto Comprensivo è finalizzata alla realizzazione del PTOF,  elaborato attraverso  l’atto di indirizzo del DS, essa risulta complessa, ha il suo perno sul Piano annuale delle attività dei docenti e sul Piano delle attività Ata nei quali si individuano compiti, funzioni e aree di attività.</p>
<p>Il personale conosce gli obiettivi relativi ai compiti e ai processi e opera in gruppi di lavoro per monitorare i relativi risultati. La gestione è orientata ai processi e le responsabilità sono condivise.</p>
<p>Ruoli e compiti organizzativi assegnati sono svolti con professionalità, e indicate nell’organigramma.</p>
<p>Per le aree strategiche la leadership è diffusa e le responsabilità sono distribuite tenendo conto delle esperienze e delle formazione specifica di ciascuno.</p>
<p>La scelta nasce dalla disponibilità individuale che garantisce un impegno motivato perché fondato sulle attitudini e competenze personali.</p>
<p>Per l’assegnazione di incarichi come ad es. le funzioni strumentali la scuola raccoglie i curriculum dei docenti e la loro disponibilità. I docenti svolgono le funzioni loro attribuite con professionalità e vengono spesso motivati dai buoni risultati raggiunti nello svolgimento delle stesse. Tra gli stessi vi è un buon rapporto di collaborazione e di stima reciproca. I criteri stabiliti dal Comitato di valutazione sono stati accolti senza rilievi e in sede di contrattazione sono state definiti i criteri generali dei compensi. Nella scuola sono formalizzati incontri che prevedono la collaborazione tra docenti. Sia nella scuola secondaria di primo grado, che alla primaria ed anche alla scuola dell&#8217;infanzia sono presenti i dipartimenti disciplinari, che si riuniscono per condividere tematiche inerenti la didattica e a formulare in pratiche i cambiamenti normativi e le scuole primarie per effettuare la programmazione per classi parallele. E&#8217; predisposto uno spazio virtuale per la condivisione delle buone pratiche sul sito e di documentazione sul Drive di Gsuite.</p>
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		<item>
		<title>Comitato di Valutazione</title>
		<link>https://www.icfossolagentili.edu.it/struttura/comitato-di-valutazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MSIC81700L-psc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 14:06:29 +0000</pubDate>
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			</item>
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		<title>Giunta Esecutiva</title>
		<link>https://www.icfossolagentili.edu.it/struttura/giunta-esecutiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MSIC81700L-psc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 14:05:02 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Composizione e Funzioni Quanto alla sua formazione e composizione, per l’art. 8 del Dlgs 297/94 la Giunta è eletta nel seno del consiglio di istituto (secondo le regole stabilite dallo stesso, normalmente dal regolamento), dura in carica anch’essa [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Composizione e Funzioni</strong></p>
<p>Quanto alla sua formazione e composizione, per l’art. 8 del <a href="http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=4272">Dlgs 297/94</a> la Giunta è eletta nel seno del consiglio di istituto (secondo le regole stabilite dallo stesso, normalmente dal regolamento), dura in carica anch’essa tre anni ed è composta da un docente, un A.T.A. e due genitori (ovvero uno studente e un genitore nella secondaria di secondo grado). Ne fanno parte di diritto il dirigente scolastico, che la presiede, la convoca e ne dispone l’ordine del giorno ed il DSGA, che svolge anche funzioni di segretario. I suoi membri decadono e vengono surrogati come previsto per i consiglieri.</p>
<p>L’art. 10 del <a href="http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=4272">Dlgs 297/94</a> dispone al comma 3 che il consiglio di istituto, esercita il suo potere deliberante “<em><u><strong>su proposta della giunta”</strong></u></em> per quanto concerne l&#8217;organizzazione e la programmazione della vita e dell&#8217;attività della scuola sulle materie analiticamente indicate:</p>
<ol>
<li>adozione del regolamento interno;</li>
<li>acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;</li>
<li>adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;</li>
<li>criteri generali per la programmazione educativa;</li>
<li>criteri per la programmazione e l&#8217;attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;</li>
<li>promozione di contatti con altre scuole o istituti;</li>
<li>partecipazione del circolo o dell&#8217;istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;</li>
<li>forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali.</li>
</ol>
<p>Pertanto quanto delibera su queste materie la norma prevede che il consiglio acquisisca la proposta della Giunta, che va quindi previamente convocata.</p>
<p>Per il successivo comma 10 “<em>La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l&#8217;esecuzione delle relative delibere</em>.”</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio d&#8217;Istituto</title>
		<link>https://www.icfossolagentili.edu.it/struttura/consiglio-distituto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MSIC81700L-psc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 14:02:53 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>COMPOSIZIONE E FUNZIONI  Il Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10 del TU in materie di Istruzione, è l’organo locale e collegiale di rappresentanza presente in tutte le scuole ed al quale è affidato il governo economico-finanziario [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.icfossolagentili.edu.it/struttura/consiglio-distituto/">Consiglio d&#8217;Istituto</a> proviene da <a href="https://www.icfossolagentili.edu.it">I.C. Fossola Gentili</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>COMPOSIZIONE E FUNZIONI </strong></p>
<p>Il Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10 del TU in materie di Istruzione, è l’organo locale e collegiale di rappresentanza presente in tutte le scuole ed al quale è affidato il governo economico-finanziario della scuola. Negli organi collegiali (escluso il Collegio dei Docenti) è sempre prevista la rappresentanza dei genitori; questa presenza è utile al fine di garantire sia il libero confronto tra tutte le componenti della scuola, sia il raccordo tra scuola e territorio.</p>
<p><em>Quando si vota per il Consiglio d&#8217;Istituto</em></p>
<p>Il MIM emette annualmente una circolare nella quale dà disposizioni agli Uffici Scolastici Regionali per il rinnovo del Consiglio d’Istituto. La data della votazione sarà fissata dal Direttore preposto di ciascun USR.</p>
<p><em>Riunioni Consiglio d&#8217;Istituto</em></p>
<p>Come previsto dall’ art 8 comma 9 del TU le riunioni del Consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione.</p>
<p><em>Durata in carica</em></p>
<p>Il Consiglio d’Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca, ove presente, viene rinnovata annualmente.</p>
<p><em>Principali compiti e funzioni</em></p>
<p>Il Consiglio d’Istituto delibera nel rispetto delle competenze proprie e degli altri organi collegiali operanti nella scuola. Le sue delibere sono atti definitivi impugnabili con il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Consiglio di Stato. Il Consiglio d’Istituto, <strong>ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e successive modificazioni)</strong> elabora e adotta gli indirizzi generali e le forme di autofinanziamento della scuola:</p>
<ul>
<li>Approva il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta formativa)</li>
<li>Approva il bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo</li>
<li>Adotta il Regolamento di Istituto</li>
<li>Delibera ed approva riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici.</li>
<li>Delibera il calendario scolastico.</li>
<li>Delibera in merito ad attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e attività ricreative con particolare interesse educativo.</li>
<li>Promuove i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e scambio di esperienze.</li>
<li>Delibera riguardo l’uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni.</li>
<li>Adotta le iniziative dirette all’educazione della salute.</li>
<li>Elegge la Giunta Esecutiva di cui fanno parte di diritto il Dirigente e il DSGA che svolge la funzione di segretario.</li>
</ul>
<p><em>Il presidente del Consiglio d&#8217;Istituto</em></p>
<p align="justify">Il presidente del Consiglio di Istituto è un genitore, eletto a maggioranza assoluta (nella prima votazione) o a maggioranza relativa (nelle successive), tra uno dei rappresentanti degli stessi presenti in Consiglio. La figura di presidente del Consiglio d’Istituto è impersonata da uno dei suoi membri tra i rappresentanti dei genitori, eletto a maggioranza assoluta (nella prima votazione) o a maggioranza relativa (nelle successive). Il presidente affida le funzioni di segretario ad un membro del consiglio stesso.</p>
<p align="justify"><em>Composizione del Consiglio d&#8217;Istituto</em></p>
<p align="justify">Il numero dei componenti dipende dalla popolazione scolastica.</p>
<p align="justify">Fino a 500 alunni (14 componenti così suddivisi):</p>
<ul>
<li>6 genitori;</li>
<li>1 personale ATA</li>
<li>6 docenti.</li>
</ul>
<p>Superiore a 500 alunni (19 componenti così suddivisi):</p>
<ul>
<li>8 genitori;</li>
<li>2 personale ATA</li>
<li>8 docenti.</li>
</ul>
<p>Il Dirigente Scolastico fa parte di diritto inserito del Consiglio d&#8217;Istituto.</p>
<p><em>Elezioni</em></p>
<p align="justify">Le elezioni del Consiglio d’Istituto avvengono sulla base del sistema proporzionale in relazione alle liste dei candidati di ciascuna componente. Queste sono disciplinate, in via generale, dagli articoli che vanno dal 30 al 35 del D.Lvo 297/94 e dall’Ordinanza Ministeriale 215/91.</p>
<p align="justify"><em>Espressione del voto</em></p>
<p align="justify">Le votazioni si svolgono in un giorno non lavorativo dalle 8 alle 12 e in quello successivo dalla 8 alle 13.30.L’elettore munito di documento di riconoscimento, esprime il proprio voto, che sarà sempre personale e segreto, nel seggio in cui è compreso nell’elenco secondo il seguente schema:</p>
<p align="justify">voti esprimibili:</p>
<p align="justify">-1 con seggi da attribuire minore o uguale a 3;</p>
<p align="justify">-2 con seggi da attribuire superiore a 3.</p>
<p align="justify">Prima di ricevere la scheda l’elettore dovrà firmare, nell’elenco degli elettori presente nel seggio, accanto al proprio nome e cognome.</p>
<p align="justify"><em>Elettorato attivo e passivo</em></p>
<p align="justify">L’elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti al Consiglio d’Istituto. L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci. L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola secondaria superiore, qualunque sia la loro età.</p>
<p align="justify">DOCENTI:</p>
<ul>
<li>Tutti i docenti a tempo indeterminato compresi quelli in assegnazione provvisoria.</li>
<li>Docenti a tempo determinato che abbiano un contratto di almeno 180 giorni.</li>
<li>NON fanno parte dell’elettorato attivo e passivo il personale docente che non presta servizio nell’istituto perché esonerato e i docenti in aspettativa per motivi di famiglia.</li>
</ul>
<p align="justify">PERSONALE ATA</p>
<ul>
<li>Tutto il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario a tempo indeterminato facente parte dell’Istituto</li>
<li>NON fanno parte dell’elettorato attivo e passivo il personale ATA che non presta servizio nell’Istituto perché esonerato o collocato fuori ruolo o in aspettativa per motivi di famiglia.</li>
</ul>
<p align="justify">GENITORI</p>
<ul>
<li>L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, a entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell’art. 348 del codice civile.</li>
<li>Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.416.</li>
<li>NON spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.</li>
</ul>
<p><em>Decadenza dalle cariche</em></p>
<p align="justify">Decadono dalle cariche i membri che, a qualsiasi titolo, cessano di appartenere alle componenti scolastiche. Gli studenti che abbiano conseguito il titolo finale di studio o che a qualsiasi titolo non siano più iscritti nella scuola. I Genitori di alunni per i casi indicati sopra. Rimangono in carica nell’eventualità vi sia l’iscrizione di un altro figlio per l’anno scolastico successivo. Si decade dalla carica di membro del Consiglio di Istituto anche in seguito a tre assenze consecutive come stabilisce la normativa nell’art.38 del DL n.297 del 16 aprile 1994.</p>
<p align="justify"><em>Incompatibilità e condizioni di eleggibilità</em></p>
<p align="justify">Tutto il personale sospeso dal servizio a causa di un procedimento penale e disciplinare o che si trovi sospeso in attesa di un procedimento. Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. personale ATA genitore di un alunno) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano. Il docente che, con incarico di presidenza, sostituisce il Dirigente negli organi collegiali.</p>
<p align="justify"><em>Le liste dei candidati</em></p>
<p align="justify">Le liste dei candidati devono riportare:</p>
<ul>
<li>La componente di cui è composta la lista;</li>
<li>L’elenco dei candidati, contrassegnati da numero arabo progressivo e indicanti, nome, cognome, luogo e data di nascita e l’eventuale sede di servizio.</li>
<li>Una dichiarazione in cui i candidati accettano la candidatura e che non fanno parte di altre liste della stessa componente.</li>
<li>Possono contenere anche un solo nominativo.</li>
<li>Le liste NON possono essere presentate dai candidati.</li>
<li>Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo assegnato in base all’ordine di presentazione delle liste.</li>
<li>Ogni lista può comprendere sino al doppio dei candidati da eleggere per ogni categoria.</li>
<li>Nessun elettore può presentare più liste e nessun candidato può essere presente in più liste né presentarne alcuna.</li>
<li>Possono essere sottoscritte dai membri delle commissioni, ma non essere essi stessi candidati.</li>
</ul>
<p align="justify">La lista può essere presentata:</p>
<ul>
<li>nel caso non siano superiori a 200, da un decimo degli elettori;</li>
<li>da almeno 20 elettori nel caso siano superiori a 200.</li>
</ul>
<p><em>Verifica della regolarità delle liste da parte della commissione elettorale</em></p>
<p align="justify">La commissione elettorale deve:</p>
<ul>
<li>Verificare che le liste siano sottoscritte dal numero adeguato di elettori;</li>
<li>Verificare che i candidati presenti nella lista appartengano tutti alla stessa categoria;</li>
<li>Verificare che siano presenti le dichiarazioni di accettazione e che siano debitamente firmate. In caso mancasse firma, dichiarazione o il candidato non appartenesse alla categoria la commissione elettorale depenna il candidato dalla lista;</li>
<li>Ridurre il numero di candidati inseriti in lista eccedenti il numero massimo consentito, cancellando gli ultimi nominativi.</li>
<li>Depennare i nominativi candidati che sono presenti in più liste.</li>
<li>Non tener conto dei sottoscrittori che abbiano firmato delle liste in precedenza.</li>
<li>Comunicare attraverso l’affissione all’albo richiedendo la regolarizzazione entro tre giorni per le eventuali irregolarità nelle liste.</li>
<li>Redigere il verbale delle operazioni e delle eventuali regolarizzazione dandone comunicazione mediante l’affissione all’albo entro i 5 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste.</li>
<li>Affigge all’albo e invia ai seggi le liste elettorali definitive.</li>
</ul>
<p><em>Seggi elettorali</em></p>
<p>Il seggio elettorale viene aperto alle ore 8.00 del giorno in cui sono indette le votazioni. E’ composto da un presidente e due scrutatori.</p>
<p align="justify">Se il presidente è assente viene sostituito dallo scrutatore più anziano. Le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il seggio inizia lo scrutinio al termine delle votazioni e continua senza interruzione fino al completamento delle operazioni. Al termine delle operazioni di scrutinio viene redatto il verbale nel quale saranno presenti i seguenti dati:</p>
<ul>
<li>Numero degli elettori e dei votanti, divisi per categoria;</li>
<li>Numero di voti attribuiti a ciascuna lista;</li>
<li>Numero di preferenze ricevuti da ciascun candidato;</li>
<li>In caso venisse espresso il voto per candidati di liste diverse da quella prescelta vale il voto di lista e non le preferenze.</li>
</ul>
<p align="justify">Nel caso in cui nella scheda elettorale manchi la preferenza, l’attribuzione del voto andrà alla sola lista. Il presidente del seggio, in ogni caso, deve interpretare la volontà dell’elettore e, solo in casi estremi, annullare la scheda.</p>
<p align="justify"><em>Procedura ordinaria per l&#8217;elezione del Consiglio d&#8217;Istituto</em></p>
<p align="justify">Presso ciascun Istituto è costituita la commissione elettorale. La commissione elettorale d’Istituto nominata dal Dirigente Scolastico, è composta di cinque membri: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo; due tra i genitori degli alunni iscritti. Negli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti all’istituto. La commissione è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai componenti della commissione stessa.</p>
<p align="justify">Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente. I Dirigente Scolastici, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire le commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto tendendo nei limiti del possibile ad assicurare la rappresentanza a tutte le categorie che compongono le commissioni stesse. Le commissioni sono comunque validamente costituite anche se in esse non sono rappresentate tutte le componenti. I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.</p>
<p align="justify"><em>Attribuzione dei posti</em></p>
<p align="justify">L’attribuzione dei posti è regolata dall’art. 44 dell’OM 215/1991:</p>
<p align="justify">Le operazioni ai fini dell’attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1. Detto seggio è integrato al momento dell’espletamento delle operazioni … da altri due membri scelti dal Dirigente Scolastico tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola.</p>
<p align="justify">La nomina dei membri aggregati deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della data fissata per la votazione.</p>
<p align="justify">Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il seggio in questione riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.</p>
<p>La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti  di preferenza.</p>
<p align="justify">Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 … sino a concorrenza del numero dei membri del Consiglio da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.</p>
<p align="justify">Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest’ultima, per sorteggio.</p>
<p>Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti.</p>
<p align="justify">Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli.</p>
<p align="justify">In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l’ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.</p>
<p align="justify">Al termine delle procedure su indicate, il seggio elettorale n. 1 procede mediante affissione all’albo, entro 48 ore, alla pubblicazione dell’elenco dei membri del consiglio eletti.</p>
<p align="justify"><em>Schede elettorali</em></p>
<p align="justify">Le schede devono essere uguali per ogni seggio. Esse riportano su entrambi i lati la dicitura “Elezioni del consiglio d&#8217;Istituto” e divisi in ulteriori gruppi portino la dicitura “Genitori”, “Alunni”, “Docenti”, “Personale A.T.A.”. Tutte le schede debbono, infine, recare l’indicazione del seggio e nella faccia interna del numero romano di ciascuna lista elettorale e debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate debbono essere custodite in plichi sigillati.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.icfossolagentili.edu.it/struttura/consiglio-distituto/">Consiglio d&#8217;Istituto</a> proviene da <a href="https://www.icfossolagentili.edu.it">I.C. Fossola Gentili</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Collegio Docenti</title>
		<link>https://www.icfossolagentili.edu.it/struttura/collegio-docenti/</link>
		
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		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 13:49:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Le competenze del Collegio dei Docenti sono definite dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (s.o. G.U. [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le competenze del Collegio dei Docenti sono definite dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (s.o. G.U. n.115 del 19/5/1994)” e dalle disposizioni del CCNL. In particolare, è l’articolo 7 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 a fissare norme e funzionamento del “Collegio dei docenti”.</p>
<p><strong>COMPOSIZIONE</strong></p>
<p>Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell’istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi dell’articolo 315, comma 5 dello stesso Testo Unico, assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di più istituti o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per alcune competenze particolari. Il nostro Istituto opta anche per una composizione integrata comprendente docenti di scuole di gradi diversi.</p>
<p><strong>COMPETENZE PREVISTE DAL TESTO UNICO</strong></p>
<p>Il collegio dei docenti:</p>
<ul>
<li>ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto. In particolare, cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;</li>
<li>formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto;</li>
<li>delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi;</li>
<li>valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica;</li>
<li>provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;</li>
<li>adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti;<br />
g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell’istituto;</li>
<li>elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento;</li>
<li>elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;</li>
<li>elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;</li>
<li>programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;</li>
<li>nelle scuole dell’obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116 del TU;</li>
<li>esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;</li>
<li>esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506 del T.U.;</li>
<li>esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;</li>
<li>si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. Nell’adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe. Il collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario di lezione. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h).</li>
</ul>
<p><strong>ALTRE COMPETENZE</strong></p>
<p>Il Collegio dei Docenti, tra gli organi collegiali della scuola, è quello che ha la responsabilità dell’impostazione didattico-educativa, in rapporto alle particolari esigenze dell’istruzione scolastica e in armonia con le decisioni del Consiglio di Istituto. Esso mantiene competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e all’organizzazione didattica e concorre, comunque, con autonome deliberazioni, alle attività di progettazione a livello d’istituto e di programmazione educativa e didattica. Il Collegio dei Docenti elabora il PTOF sulla base delle norme in autonomia delle istituzioni scolastiche stabilite dal DPR n. 275, 8 marzo 1999 sia tenendo conto sia degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di Istituto, sia delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti.</p>
<p><strong>AUTONOMIA DIDATTICA, ORGANIZZATIVA E DELL&#8217;AUTONOMIA DELLA RICERCA, SPRIMENTAZIONE E SVILUPPO</strong></p>
<p>Il Collegio dei docenti, nell’esercizio dell’autonomia didattica, organizzativa e dell’autonomia della ricerca, sperimentazione e sviluppo:</p>
<ul>
<li>ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico; in particolare, cura la programmazione dell’azione educativa;</li>
<li>formula proposte al dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d’Istituto;</li>
<li>valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia;</li>
<li>provvede all’ adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alla scelta dei sussidi didattici;</li>
<li>adotta e promuove, nell’ambito delle proprie competenze, le iniziative di sperimentazione;</li>
<li>promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell’Istituto;</li>
<li>elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d’Istituto;</li>
<li>elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante;</li>
<li>identifica, con delibera, le funzioni strumentali al Piano dell’offerta formativa.</li>
</ul>
<p><strong>PRESIDENZA</strong></p>
<p>Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico e, in sua assenza, da uno dei Collaboratori appositamente delegato.<br />
Il dirigente scolastico garantisce la piena realizzazione dei compiti propri del collegio dei docenti e svolge le seguenti funzioni:</p>
<ol>
<li>Formula l’ordine del giorno, esaminate le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri organi collegiali della scuola;</li>
<li>Convoca e presiede il Collegio;</li>
<li>Accerta il numero legale dei presenti;</li>
<li>Apre la seduta;</li>
<li>Riconosce il diritto d’intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di togliere la parola;</li>
<li>Garantisce l’ordinato svolgimento del dibattito;</li>
<li>Garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative;</li>
<li>Chiude la discussione al termine degli interventi;</li>
<li>Fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;</li>
<li>Affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un membro dello stesso;</li>
<li>Designa eventuali relatori degli argomenti posti all’O.d.G.;</li>
<li>Sottoscrive i verbali delle riunioni che presiede;</li>
<li>Scioglie la seduta, esauriti i punti all’odg.;</li>
<li>Sospende la seduta nel caso in cui non ne possa garantire l’ordinato svolgimento.</li>
</ol>
<p><strong>DIPARTIMENTI</strong></p>
<p>Il collegio dei docenti può articolare i suoi lavori per dipartimenti disciplinari in caso di discussione su tematiche specifiche relative a singole discipline o gruppi di discipline.<br />
La composizione dei dipartimenti è deliberata all’inizio di ciascun anno scolastico nell’ambito del PTOF. Le sedute dei dipartimenti sono presiedute dal dirigente scolastico o un docente coordinatore da lui designato e vengono inserite nel piano annuale delle attività collegiali obbligatorie.<br />
I dipartimenti elaborano proposte da presentare al collegio in seduta plenaria e non hanno potere deliberante.</p>
<p><strong>VALIDITA&#8217; DELLA SEDUTA</strong></p>
<p>Il Presidente, all’inizio di ogni seduta, registra le presenze mediante appello nominale o firme di presenza e, al termine della stessa, può procedere al contrappello. La mancata partecipazione del docente è ritenuta assenza ingiustificata qualora, nei due giorni successivi alla seduta, non si produca documentazione della giustificazione mediante autocertificazione o, per motivi di salute, certificazione medica da consegnare al protocollo.<br />
Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è la metà più uno dei docenti in servizio alla data della riunione.<br />
Il numero legale deve mantenersi per tutta la durata della riunione che, in caso contrario, deve essere sospesa e aggiornata. Ogni membro del Collegio può chiedere in qualunque momento che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti.</p>
<p><strong>CONVOCAZIONE</strong></p>
<p>Il Collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce, di norma, secondo il calendario definito nel Piano delle Attività.<br />
Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei Componenti. In casi di particolare gravità o urgenza il D.S ha facoltà di convocare il Collegio in via straordinaria a brevissima scadenza.<br />
Il carattere di urgenza deve essere adeguatamente motivato in sede di seduta.<br />
Qualora la discussione di uno dei punti all’o.d.g. necessiti di materiale non facilmente reperibile con la normale dirigenza, sarà cura del D.S. mettere a disposizione del Collegio la documentazione necessaria entro cinque giorni dalla data di convocazione del Collegio.</p>
<p><strong>ORDINE DEL GIORNO</strong></p>
<p>La comunicazione dell’o.d.g. deve essere data con almeno cinque giorni di preavviso.<br />
In casi particolari, e quando si prevedono adempimenti obbligatori sopraggiunti successivamente alla convocazione, l’o.d.g. può essere integrato.<br />
Il Presidente mette in discussione i punti all’o.d.g. nell’ordine in cui sono stati elencati nella convocazione. Apre la seduta con le comunicazioni del dirigente scolastico ed informa i docenti su tutti gli aspetti rilevanti dell’attività dell’istituto e su particolari adempimenti. Tale comunicazione, nel caso in cui preveda scadenze o adempimenti formali, costituisce per tutti i presenti regolare notifica e può sostituire comunicazioni scritte. Di norma le comunicazioni del dirigente scolastico non sono oggetto di discussione, a meno che non venga espressamente richiesto ai docenti di esprimere pareri sulle tematiche affrontate.<br />
L’ordine di trattazione dei punti posti all’O.d.G. può essere modificato, su proposta del Presidente o di un membro del Collegio, se nessuno si oppone. In caso di opposizione decide il Collegio, con votazione per alzata di mano.<br />
Al termine di ogni seduta, su eventuale proposta di uno o più docenti, possono essere indicati argomenti da inserire nell’o.d.g. della riunione successiva.</p>
<p><strong>DISCUSSIONE/DIBATTITO</strong></p>
<p>La discussione di ogni punto all’o.d.g. è aperta da una breve presentazione del Presidente che illustra, anche con l’eventuale supporto di uno o più docenti da lui incaricati, l’argomento oggetto di delibera e conclude la relazione con una proposta sulla quale chiede al collegio di esprimersi. Prima di dare inizio alle operazioni di voto il presidente apre il dibattito, consentendo ai docenti che ne fanno richiesta di intervenire sull’argomento oggetto di discussione.<br />
Ogni intervento relativo al singolo punto all’o.d.g., deve favorire la più ampia partecipazione alla discussione.<br />
Non è consentito un ulteriore intervento sullo stesso punto da parte di chi è già intervenuto, ma è previsto un diritto di replica prima della chiusura dell’argomento dibattuto. Ciascun membro ha diritto di chiedere la verbalizzazione per esteso del pensiero espresso.<br />
Esauriti gli interventi, il presidente dichiara chiusa la discussione e apre le operazioni di voto.<br />
Una volta chiuso il dibattito, non è più consentito ai docenti di intervenire sull’argomento.<br />
Nel caso di richieste di ulteriori interventi da parte di docenti che sono già intervenuti, il Presidente ha diritto di togliere o non concedere la parola.</p>
<p><strong>VOTAZIONE</strong></p>
<p>Chiusa la discussione, il presidente mette a votazione la proposta di delibera.<br />
Prima del voto possono chiedere la parola, per dichiarazione di voto, solamente un docente a favore della proposta ed uno contrario.<br />
Prima della votazione può essere richiesta al Presidente la verifica del numero legale.<br />
Tutte le votazioni avvengono per voto palese tranne quelle previste dalla normativa vigente per le elezioni dei componenti del Comitato di Valutazione e per la designazione delle Funzioni Strumentali del POF, nel caso siano presenti più candidature per la stessa funzione strumentale. A tal fine il Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto, formato da tre docenti. Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti validi espressi (DPR 416/1974 art.28), ciò significa che non si contano gli astenuti (nota Min. P.I. n.771/1980 uff. Decreti Delegati).<br />
A verbale si riporta il numero dei voti a favore, dei contrari e degli astenuti.<br />
Non è consentita l’astensione sulle delibere del Collegio che riguardano adempimenti obbligatori previsti dalle norme.<br />
In caso di parità in una votazione palese, ai fini dell’approvazione prevale il voto del Presidente.<br />
In caso di elezioni di persone, in caso di parità, prevale il docente più anziano d’età.<br />
In caso di votazione di due o più proposte in contrapposizione, prevale la proposta che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui nessuna delle proposte raggiunga la maggioranza assoluta, si procede a votazioni successive nelle quali si votano in contrapposizione le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Chi vota per una proposta, non può votare per l’altra. Conclusa la votazione, che non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri componenti, il Presidente proclama immediatamente il risultato e chiude il punto all’o.d.g..<br />
I punti trattati e votati non possono essere riammessi alla discussione.</p>
<p><strong>DELIBERAZIONE</strong></p>
<p>La deliberazione collegiale è immediatamente esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni in quanto la volontà dell’organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa.<br />
Le delibere del collegio dei docenti sono vincolanti per tutti i docenti dell’Istituto, fatti salvi i diritti individuali previsti dalla normativa vigente.</p>
<p><strong>SOSPENSIONE/AGGIORNAMENTO DELLA SEDUTA</strong></p>
<p>Nel caso di protrarsi della durata delle sedute per più di 30 minuti dall’orario previsto nella convocazione, il Collegio, a maggioranza dei presenti, su proposta del Presidente, ha facoltà di aggiornare la seduta al giorno successivo o ad altra data che viene comunicata direttamente ai presenti se compresa nei successivi 5 giorni.<br />
In tal caso non è possibile integrare il precedente odg.<br />
In caso di rinvio in data successiva al quinto giorno, verrà seguita la procedura ordinaria di convocazione che potrà prevedere l’aggiunta di ulteriori punti all’odg.<br />
In nessun caso sarà possibile ridiscutere argomenti relativi a punti all’odg. sui quali il collegio dei docenti abbia espresso una delibera prima dell’aggiornamento dei lavori.</p>
<p><strong>VERBALE</strong></p>
<p>Il D.S. individua tra i suoi collaboratori il segretario verbalizzante con il compito di redigere i verbali delle riunioni. In caso di assenza del segretario il D.S. nomina un suo sostituto. Di ogni seduta del Collegio, viene redatto e sottoscritto, su apposito registro a pagine numerate conservato dal Dirigente Scolastico, un processo verbale a cura del docente verbalizzante designato dal Presidente della seduta.<br />
È data facoltà ai membri del Collegio di far verbalizzare, dopo averne dato lettura, dichiarazioni precedentemente preparate o dettare testualmente le dichiarazioni personali che si intende mettere a verbale.<br />
La redazione del verbale può avvenire anche in un momento successivo alla chiusura della riunione; la relativa lettura e approvazione sono rimandate alla successiva seduta.<br />
La bozza del verbale da approvare viene inviata via mail e messa a disposizione dei docenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la successiva riunione del collegio, al fine di consentire la richiesta, in forma scritta, di eventuali rettifiche o aggiunte al documento o dichiarazioni che saranno riportate nel verbale successivo.<br />
Le sedute del collegio si aprono con l’approvazione del verbale della seduta precedente che si intende letto se nessuno dei presenti ne richiede la lettura integrale o parziale.<br />
I verbali del Collegio, una volta approvati, sono sempre consultabili su richiesta da ogni docente che ne faccia parte.<br />
Il dirigente scolastico è garante della legittimità e correttezza delle delibere assunte dal collegio, provvede alla loro esecuzione, ad esclusione dei casi in cui vi sia evidente violazione di leggi, regolamenti o disposizioni ministeriali. Anche in caso di non approvazione del verbale per prevalenza di voti contrari, le delibere assunte dal collegio costituiscono atti esecutivi definitivi.</p>
<p><strong>REGOLAMENTO</strong></p>
<p>Il Collegio dei Docenti può decidere di dotarsi di un Regolamento. Il Regolamento è approvato dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta di un Collegio appositamente convocato.<br />
Il Regolamento, una volta approvato, entra in vigore dalla successiva seduta del Collegio dei docenti e conserva la sua validità anche per gli anni scolastici successivi.<br />
Eventuali modifiche possono essere proposte per iscritto al collegio dal Presidente o da almeno 1/3 dei docenti in servizio nell’Istituto e approvate dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta dal collegio in cui vengono discusse.</p>
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		<title>Segreteria</title>
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		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 09:36:48 +0000</pubDate>
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		<title>Segreteria</title>
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		<pubDate>Sat, 21 Jan 2023 14:04:32 +0000</pubDate>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’ufficio di segreteria, costituito da personale qualificato e competente nelle tecnologie e nella gestione delle risorse umane e finanziarie, comprende la Segreteria amministrativa, del personale e la Segreteria didattica. Tutti gli assistenti operano con autonomia lavorativa e responsabilità diretta nella definizione e nell’esecuzione dei compiti loro affidati.</p>
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		<title>Dirigenza</title>
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		<pubDate>Sat, 21 Jan 2023 14:03:10 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Il Dirigente Scolastico presiede il Collegio Docenti, i Consigli di Classe, i percorsi di valutazione del lavoro della scuola. Partecipa ai Consigli di Istituto. Collabora con l&#8217;Ufficio scolastico territoriale (ex Provveditorato agli Studi), per le nomine [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Dirigente Scolastico presiede il Collegio Docenti, i Consigli di Classe, i percorsi di valutazione del lavoro della scuola. Partecipa ai Consigli di Istituto. Collabora con l&#8217;Ufficio scolastico territoriale (ex Provveditorato agli Studi), per le nomine dei docenti, le ispezioni, i provvedimenti disciplinari, l&#8217;adeguamento alle normative vigenti.<br />
Gestisce il bilancio della scuola, in base alle risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato e da altri Enti pubblici, integrate da quelle che si occupa di reperire (attraverso bandi pubblici o finanziamenti privati).<br />
È responsabile della sicurezza (ai sensi della Legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro). Gestisce i rapporti con i sindacati di tutto il personale che lavora a scuola.<br />
Garantisce la pianificazione del piano dell&#8217;offerta formativa, ovvero la definizione della strategia complessiva dell&#8217;Istituto, e l&#8217;individuazione delle attività formative ed educative.<br />
Rappresenta l&#8217;Istituto quando ci si deve raccordare con gli enti locali (Ufficio scolastico territoriale, Comune, Provincia, Regione, ASL) e con le realtà economiche e sociali del territorio (imprese, associazioni culturali e sportive etc).</p>
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		<title>I.C. FOSSOLA GENTILI</title>
		<link>https://www.icfossolagentili.edu.it/struttura/i-c-fossola-gentili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TECH1]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 15:19:29 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Il nostro Istituto, denominato Fossola – “A.Gentili”, è un Istituto Comprensivo formato da quattro Scuole dell’Infanzia (Fossola, Nazzano, Perticata, S.Luca), quattro Scuole Primarie (Fontana, Frezza, Nardi), di cui una a tempo pieno (Gentili), una Scuola Secondaria [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il nostro Istituto, denominato Fossola – “A.Gentili”, è un Istituto Comprensivo formato da quattro Scuole dell’Infanzia (Fossola, Nazzano, Perticata, S.Luca), quattro Scuole Primarie (Fontana, Frezza, Nardi), di cui una a tempo pieno (Gentili), una Scuola Secondaria di I° grado (Dazzi).</p>
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