Nuova modulistica da utilizzare per la somministrazione dei Farmaci a scuola sul territorio della Regione Toscana
La somministrazione dei farmaci a scuola deve essere resa possibile in presenza di un alunno affetto da una patologia certificata, che ne prescriva l’assoluta necessità di erogazione in orario scolastico.
Attualmente la normativa di riferimento è rappresentata dalla delibera della Regione Toscana n. 112 del 20 febbraio 2012, che recepisce l’Accordo di collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale siglato a seguito dell’Atto di Raccomandazioni del 25.11.2005, a firma dei Ministri dell’Istruzione e della Salute pro tempore.
La somministrazione di un farmaco a scuola per un determinato alunno deve scaturire dalla definizione di uno specifico < Piano Terapeutico > , predisposto dalla scuola in
collaborazione con i Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, dei Pediatri di Libera Scelta e/o dei Medici di Medicina Generale, con l’indicazione di criteri e modalità di erogazione.
La somministrazione di un farmaco può essere erogata da parte di personale adulto non sanitario nei casi in cui essa si configuri come un’attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto Intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Federazione Regionale degli Ordini dei Medici della Toscana - dicembre 2014 che interviene nella somministrazione, in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco.
Qualora, invece, la somministrazione del farmaco preveda il possesso di cognizioni specialistiche o laddove sia necessario esercitare discrezionalità tecnica, la competenza al riguardo spetta all’AUSL, che individuerà il personale e le modalità atte a garantire l’assistenza sanitaria qualificata durante l’orario scolastico.
Per attivare la somministrazione del farmaco in orario scolastico è necessaria:
- 1. Richiesta della Famiglia;
- 2. Certificazione medica rilasciata dal Pediatra di Famiglia o dal Medico di Medicina Generale o da un Medico dei Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, che indichi lo stato di malattia dell’alunno e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere, indicando se si tratta di farmaco salvavita o indispensabile e se possa essere erogata da personale adulto non sanitario, configurandosi come un’attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto che interviene nella somministrazione.
Ai fini della tutela della privacy non è necessaria l’esplicitazione della diagnosi.
PROCEDURA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A SCUOLA
Per quanto concerne le certificazioni diverse resta in vigore il Protocollo d'intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Federazione Regionale Toscana degli Ordini dei Medici sulle certificazioni mediche in ambiente scolastico, siglato l’8 gennaio 2015 .
Si ricorda di seguito l’elenco di certificazioni che NON hanno necessità di essere richieste, in quanto in tali situazioni è sufficiente la giustificazione o richiesta dei genitori. Non è necessaria alcuna certificazione medica per:
1) frequenza a lezioni di Educazione Fisica, in quanto da considerare materia curriculare;
2) entrata/uscita da scuola anticipata o posticipata sia per motivi familiari o per partecipare a visite mediche o indagini clinico/strumentali;
3) riammissione dopo assenze non dovute a malattia, indipendentemente dalla loro durata;
4) fruizione di diete particolari per motivi religiosi;
5) in caso di presenza di suture, medicazioni o apparecchi gessati se la scuola NON è in possesso del referto medico è sufficiente la dichiarazione dei genitori
Al contrario è necessaria una certificazione medica, in caso di:
1) Riammissione dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni (DPR Presidente della Repubblica 1518/1967, art 42 - si raccomanda attenzione nel conteggio dei giorni di assenza, come specificato nell’Intesa dell’8/01/2015);
2) per lo svolgimento di attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
3) per la partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. In tali occasioni deve essere richiesto un certificato di idoneità alla attività sportiva di tipo non agonistico. Per la partecipazione alle fasi nazionali dei Giochi sportivi studenteschi necessita un certificato di idoneità alla attività sportiva di tipo agonistico.
4) In caso di presenza di suture, medicazioni o apparecchi gessati se la scuola è in possesso del referto medico per la riammissione viene richiesta una certificazione medica.
Tutte le indicazioni sono più ampiamente contenute nel protocollo di intesa dell’10/01/2017 Miur aoodrto-registro_ufficialeu-0000321-10-01-20171